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  • Intelligenza artificiale e responsabilità degli enti: dal 30 settembre 2026 il nuovo art. 25-vicies D.Lgs. 231/01

    Intelligenza artificiale e responsabilità degli enti: dal 30 settembre 2026 il nuovo art. 25-vicies D.Lgs. 231/01

    Dal 30 settembre 2026 l’intelligenza artificiale entra espressamente nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti. Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 in attuazione della delega contenuta nella Legge 23 settembre 2025, n. 132, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, rubricato «Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale».

    I due nuovi reati presupposto

    Art. 437-bis c.p. – introdotto dallo stesso decreto, punisce l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana previste per i sistemi di IA ad alto rischio, quando ne derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale. È punita anche l’alterazione illecita di tali sistemi, e le stesse pene si estendono all’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente la sorveglianza umana. Se il fatto è commesso per colpa grave la pena è ridotta.

    Art. 612-quater c.p. – l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA (i cosiddetti deepfake), già introdotta dalla Legge 132/2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, diventa ora anch’essa reato presupposto.

    Le sanzioni per l’ente

    • da 600 a 1.000 quote per il delitto di cui all’art. 437-bis c.p.;
    • da 200 a 700 quote per il delitto di cui all’art. 612-quater c.p.;
    • le sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, lett. b)–e): sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

    La responsabilità non è automatica: restano necessari l’interesse o il vantaggio dell’ente e la valutazione dell’idoneità del modello organizzativo. Si pensi, ad esempio, a un contenuto alterato con l’IA diffuso nell’ambito di una campagna promozionale, o a un sistema ad alto rischio impiegato in produzione senza i presidi di sorveglianza richiesti.

    Va considerato che la nozione di «sistema ad alto rischio» rinvia al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), i cui obblighi per tali sistemi sono stati in parte differiti a livello europeo: un elemento che rende ancora più importante documentare le valutazioni compiute dall’impresa.

    Cosa fare adesso

    • Censire i sistemi di IA effettivamente utilizzati, comprese le funzioni integrate nei software già in uso;
    • classificarli per livello di rischio con una valutazione scritta, datata e motivata;
    • assegnare la sorveglianza umana a persone individuate, formate e dotate dei poteri necessari;
    • adottare una policy sui contenuti generati con l’IA, in particolare per comunicazione e marketing;
    • prevedere flussi informativi verso l’OdV e clausole contrattuali con i fornitori dei sistemi;
    • aggiornare il Modello 231, con una parte speciale dedicata e la relativa formazione.

    Un elenco di nuove fattispecie allegato al modello non basta: occorre che i presidi riflettano il modo in cui l’azienda utilizza davvero l’intelligenza artificiale. Per una verifica del Modello 231 alla luce delle nuove norme puoi contattare lo studio.

    Articolo pubblicato anche su Soluzione 231.

  • Il catalogo 231 si allarga: sanzioni UE, reati ambientali e agroalimentari nel 2026

    Il catalogo 231 si allarga: sanzioni UE, reati ambientali e agroalimentari nel 2026

    Oltre alla novità sull’intelligenza artificiale, il 2026 ha portato diversi ampliamenti del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. Interventi meno discussi, ma già in vigore, che possono incidere in modo rilevante sull’operatività di molte imprese.

    Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea

    Dal 24 gennaio 2026 è in vigore il D.Lgs. 211/2025, che ha introdotto il nuovo art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001. Tra i reati presupposto rientrano ora la violazione delle misure restrittive dell’Unione (ad esempio congelamento di beni e divieti di import ed export – art. 275-bis c.p.), la violazione degli obblighi informativi (art. 275-ter c.p.) e delle condizioni delle autorizzazioni (art. 275-quater c.p.). Per l’ente sono previste sanzioni pecuniarie commisurate anche al fatturato.

    Il tema non riguarda solo chi esporta: l’esposizione può derivare indirettamente da clienti, fornitori e intermediari collegati a soggetti destinatari di misure restrittive.

    Reati ambientali

    Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, in vigore dal 2 giugno 2026 in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, ha modificato l’art. 25-undecies. Entrano nel catalogo il commercio di prodotti inquinanti (nuovo art. 452-bis.1 c.p.) e gli illeciti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono e ai gas fluorurati a effetto serra; sono state inoltre inasprite le sanzioni e introdotte nuove aggravanti.

    Frodi agroalimentari e tutela della persona

    La Legge 21 aprile 2026, n. 75 ha riformato i reati a tutela del patrimonio agroalimentare, introducendo nuove figure di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci, rilevanti nell’ambito dei delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1). Il D.Lgs. 115/2026 ha poi inserito tra i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) l’approfittamento delle vittime di riduzione in schiavitù o di tratta (art. 601.1 c.p.).

    Come aggiornare il modello

    Non tutte le novità riguardano ogni impresa: il primo passo è verificare quali fattispecie siano realmente pertinenti all’attività svolta. Dove lo sono, servono presidi concreti, ad esempio:

    • verifiche su identità e assetti proprietari di clienti, fornitori e intermediari rispetto alle liste delle misure restrittive UE;
    • controlli su materie prime, prodotti e autorizzazioni lungo la filiera;
    • procedure di tracciabilità ed etichettatura per chi opera nel settore alimentare;
    • aggiornamento del risk assessment, delle parti speciali e della formazione, con informativa all’OdV.

    Limitarsi ad aggiungere le nuove norme all’elenco allegato alla parte generale non è sufficiente. Per valutare quali novità incidono sulla tua azienda puoi contattare lo studio.

    Articolo pubblicato anche su Soluzione 231.

  • Riforma del D.Lgs. 231/2001: la colpa di organizzazione al centro della responsabilità dell’ente

    Riforma del D.Lgs. 231/2001: la colpa di organizzazione al centro della responsabilità dell’ente

    A venticinque anni dalla sua introduzione, il D.Lgs. 231/2001 si avvia verso una revisione complessiva. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato il disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, elaborato sulla base dei lavori di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero. Il testo dovrà ora affrontare l’esame parlamentare e potrà essere modificato.

    La colpa di organizzazione diventa il criterio di imputazione

    Il cuore della riforma è la riscrittura dei criteri di imputazione. La colpa di organizzazione, finora ricostruita soprattutto dalla giurisprudenza, diventa elemento costitutivo dell’illecito: l’ente risponderebbe soltanto quando sia accertato il nesso tra la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello organizzativo e la commissione del reato. Viene inoltre superata la distinzione tra reati commessi dagli apicali e dai sottoposti.

    In concreto, la prova dovrebbe riguardare una carenza propria dell’organizzazione dell’ente, e non la sola commissione del reato da parte di un suo esponente.

    Le altre novità principali

    • Contenuto del modello: la legge definirebbe il contenuto essenziale del Modello 231, le modalità di adozione e di revisione;
    • Valutazione di idoneità: vengono introdotti criteri guida per il giudizio del giudice sull’efficacia del modello;
    • PMI: sono previste modalità semplificate di adozione dei modelli per le piccole e medie imprese;
    • Sanzioni e catalogo: il Governo riceverebbe una delega, da esercitare entro otto mesi, per rivedere il sistema sanzionatorio e il catalogo dei reati presupposto, riservando le sanzioni interdittive ai reati più gravi.

    Cosa significa per le imprese

    Se la riforma sarà approvata in questi termini, il modello organizzativo diventerà ancora più centrale: non solo come esimente, ma come oggetto principale dell’accertamento. Conterà la capacità di dimostrare che l’organizzazione ha individuato i rischi, adottato presidi adeguati e verificato che funzionassero.

    Nel frattempo la disciplina vigente resta pienamente applicabile, e il catalogo dei reati continua ad ampliarsi. È quindi il momento giusto per verificare che il proprio Modello 231 sia effettivo, aggiornato e ben documentato. Per un primo confronto puoi contattare lo studio.

    Articolo pubblicato anche su Soluzione 231.